L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 58

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 25 Maggio 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 22 Settembre 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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