L’Ordine degli Avvocati di Modena chiede se l’avvocato debba consegnare al Curatore del fallimento del cliente tutta la documentazione relativa all’attività svolta a favore dello stesso e, in caso affermativo, come tale obbligo possa conciliarsi con il dovere di segreto professionale.

La Commissione, dopo ampia analisi, osserva che, al fine di esprimere un motivato parere in ordine al quesito formulato, si debbano prendere in considerazione: i) le funzioni e la qualità attribuite al Curatore; ii) l’obbligo di “riserbo e segreto professionale” imposto all’avvocato dalla legge e dall’art. 28 del C.D.F..
Il succedersi di riforme della legge fallimentare ha progressivamente fatto prevalere la figura del Curatore “pubblico ufficiale” (art. 30 L.F.) anziché quella di rappresentante dei creditori o sostituito del fallito; i suoi poteri/doveri, sono minuziosamente previsti nei tredici articoli che la legge fallimentare dedica alla figura del Curatore. I suoi poteri vanno dalla amministrazione del patrimonio fallimentare, al compimento delle operazioni che ritiene più opportune od utili (seppure sotto la vigilanza del G.D. e del Comitato dei Creditori), alla predisposizione della relazione particolareggiata di cui all’art. 33 L.F. “su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”.
E’ intuitivo come il potere di indagine del Curatore trovi ben pochi ostacoli nei confronti del fallito, ma non possa estendersi, con le medesime caratteristiche, all’attività svolta dal difensore, vincolato al segreto professionale, che trova tutela anche nell’ambito dell’azione penale (artt. 103 e 200 c.p.p.).
Ovviamente la opponibilità del segreto professionale va valutata, in concreto e caso per caso, ma non appare dubitabile che l’avvocato sia legittimato a mantenere il riserbo imposto dall’art. 28 C.D.F. sulle notizie inerenti a fatti “personalissimi” del cliente od a circostanze che potrebbero essere ritenute rilevanti in suo danno, sotto il profilo penale.
Così l’avvocato potrà e dovrà relazionare circa lo stato delle cause attive o passive affidategli, attinenti all’attività d’impresa, ma non sull’andamento della causa di separazione o divorzio (salva espressa autorizzazione – magari scritta – del cliente), né sugli atti compiuti dal fallito che possano concretizzare comportamenti di rilevanza penale o comunque pregiudicare gli interessi del proprio assistito, seppure fallito.
Il segreto professionale è uno dei principi e dei doveri fondamentali cui deve ispirarsi l’attività dell’avvocato e sul quale il cliente deve essere certo di poter contare, al pari, od ancor prima, della probità, dignità, decoro ed indipendenza; il legislatore ne ha preso atto persino nell’ambito del processo penale, notoriamente finalizzato alla tutela pubblica; il Curatore non può non conoscere tali limiti, né pretendere che l’avvocato li superi.
Ad analoghe conclusioni si perviene allorché ci si chieda se l’avvocato debba consegnare la documentazione in suo possesso, affidatagli dal cliente: tutto ciò che è “pubblico”, siccome agli atti di un processo attinente all’attività d’impresa, può e deve essere consegnato, al pari di quanto avverrebbe nella ipotesi di revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore (artt.33 e 48 co. 3° C.D.F.); la documentazione e la corrispondenza che esulino dai “processi” o attengano a “cause personalissime”, va singolarmente valutata a tutela ed in ossequio al principio di riservatezza.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 18 aprile 2018, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 18 Aprile 2018
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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