Il COA di Roma indirizza alla commissione consultiva la richiesta di un articolato parere volto sostanzialmente ad individuare la ripartizione dei compiti tra il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali in materia di antiriciclaggio.

Appare necessario, ai fini di una compiuta risposta, riportare il testo degli articoli del decreto antiriciclaggio richiamati dal COA di Roma, ma riassunti in modo talora non conforme al dettato legislativo (ad esempio laddove si legge che “gli organismi di autoregolamentazione adottano e aggiornano, previo parere dell’UIF, gli indicatori di anomalia di cui all’art. 6,4, lett. e) , mentre la normativa prevede che gli indicatori di anomalia siano adottati dall’UIF “sentiti” gli organismi di autoregolamentazione).
E pertanto:

Art. 1
aa) organismo di autoregolamentazione: l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)
1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita’ previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività

Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)
1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività.

Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio)
1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)
3. Le autorita’ di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita’ delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

Di analogo tenore l’art. 24, comma 4 in tema di adeguata verifica rafforzata, peraltro non richiamato dal COA.

Orbene, appare evincersi dalla lettura dei richiamati articoli, che il decreto, ancorché impropriamente, distingue tra organismi di autoregolamentazione (intendendosi per tali i Consigli Nazionali dei professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio) organismi territoriali (i COA) e consigli di disciplina (i CDD), attribuendo, poi a ciascuno di essi, da soli o congiuntamente alcune delle funzioni previste dalle norme.
Tale interpretazione appare evidente dal confronto delle norme previste nell’art. 11: al primo comma sono attribuiti espressamente agli organismi di autoregolamentazione, alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina la promozione ed il controllo degli obblighi imposti dalle norme;
il secondo comma riserva la responsabilità dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle norme tecniche, ai soli organismi di autoregolamentazione, i quali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali (i.e. i COA) garantiscono misure idonee a sanzionare l’inosservanza delle regole stesse; Alle articolazioni territoriali, in uno con gli organismi di autoregolamentazione, è attribuita la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti.
Il terzo comma prevede che siano gli organi all’uopo predisposti ad applicare le sanzioni disciplinari (Cnf in sede giurisdizionale e CDD).
L’art. 15 parifica ai fini dell’individuazione di criteri e metodologie gli organismi di autoregolamentazione alle autorità di vigilanza del settore, e non può revocarsi in dubbio che le stesse siano solo quelle a rilevanza nazionale (Banca d’Italia, Consob).
Analogamente, anche il secondo comma dell’art. 16 attribuisce agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità di vigilanza del settore il compito di individuare i requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure.
Gli artt. 23 e 24 richiamano poi l’art. 11 comma 2 e pertanto valgono le osservazioni già più sopra formulate.
Una diversa interpretazione, che superando l’argomento letterale attribuisse ai COA poteri autonomi nello stabilire regole tecniche o misure dimensionali comporterebbe l’impossibilità di una omogeneità per tutti gli iscritti, che si potrebbero trovare a dover rispettare regole diverse a seconda del territorio in cui si dovessero trovare ad operare.
Agli Ordini territoriali resta pertanto attribuito il compito di promozione di controllo così come indicato nella circolare 12 del 2017, nonché la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti.
Quanto al parere del CSF in merito alle regole tecniche ritiene la Commissione che si tratti di parere non vincolante, dal momento che non è altrimenti specificato.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 marzo 2018, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 21 Marzo 2018
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment