Il COA di Forlì Cesena formula quesiti in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, chiedendo in particolare: 1) se detto obbligo possa ritenersi gravante anche sui praticanti abilitati al patrocinio (ai sensi della normativa previgente) o al patrocinio sostitutivo (ai sensi della normativa vigente); 2) quale sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.

Quanto al quesito sub 1, si osserva che la lettera della legge è chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando l’obbligo agli avvocati, nonché alle associazioni o società tra professionisti. A rigore, pertanto, tale obbligo non può ritenersi gravante sugli iscritti nel Registro del Tirocinio: ciò non esclude, come correttamente rappresentato dal COA nelle proprie comunicazioni agli iscritti, che sia auspicabile che il praticante che svolga attività professionale (sia in virtù dell’abilitazione al patrocinio maturata nel vigore della normativa previgente, sia per il caso di patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente) ponga in essere le opportune cautele – ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa – rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.
Quanto al quesito sub 2), esso appare superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 marzo 2018, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 21 Marzo 2018
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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