Il COA di Massa Carrara formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo formativo in capo all’Avvocato che, iscritto nell’Albo tenuto dal medesimo COA, sia altresì iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lussemburgo ed ivi svolga esclusivamente la propria attività.

A mente dell’art. 11, comma 1, della legge n. 247/12, l’obbligo di curare “il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” è posto in capo ad ogni avvocato, per il solo fatto dell’iscrizione nell’Albo (come reso esplicito dall’art. 6, comma 2, del Regolamento CNF n. 6/2014). Le esenzioni dall’obbligo sono tassativamente previste dal comma 2 del medesimo articolo, a favore degli avvocati sospesi di diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della medesima legge; degli avvocati iscritti da più di venticinque anni o che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età; degli avvocati componenti di organi con funzioni legislative e del Parlamento europeo; dei docenti e ricercatori confermati in materie giuridiche.
A queste categorie, l’art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento CNF n. 6/2014 aggiunge l’iscritto che abbia trasferito la propria attività all’estero, precisando tuttavia che quest’ultimo può chiedere al COA di appartenenza di essere esonerato dall’obbligo: il COA deciderà sulla base della documentazione prodotta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, delimitando la portata dell’esonero, “anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento” (così il comma 4 del medesimo articolo). Spetta pertanto al COA, ove abbia ricevuto apposita domanda da parte dell’interessato, verificare la portata dell’impedimento, sì da calibrare di conseguenza la portata dell’esonero.

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 gennaio 2018, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 17 Gennaio 2018
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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