Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015

A far data dal 1° gennaio 2015 si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell’applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), che può pertanto riguardare anche fatti precedenti tale data.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera del 06 Luglio 2017 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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