L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 12 aprile 2018, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 12 Aprile 2018 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 06 Dicembre 2012 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9147 del 06 Maggio 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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