La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 20 marzo 2018, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 20 Marzo 2018 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 04 Novembre 2016 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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