L’“Ufficio unitario” di avvocatura deve essere costituito ex novo da tutti gli enti convenzionati (e non può consistere nell’ufficio legale di un ente locale messo a disposizione di altre amministrazioni)

Gli enti locali possono istituire, mediante apposite convenzioni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati (art. 12, L. 24 dicembre 2007, n. 244 – cd. Legge Finanziaria 2008); tuttavia, affinché sia rispettato il principio di esclusività sancito dalla legge professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012), la predetta disposizione va interpretata nel senso che l’ente locale non possa sic et simpliciter mettere a disposizione di altre amministrazioni il proprio ufficio legale (di fatto, sulla falsariga di un appalto di servizi), giacché “l’ufficio unitario” di avvocatura presuppone infatti la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CdS ha rigettato l’impugnazione proposta avverso TAR Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza del 26 agosto 2016, n. 1608).

Consiglio di Stato, Sez. V (pres. Severini, rel. Perotti), sentenza del 7 giugno 2017, n. 2731

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 luglio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 settembre 2009, n. 36.

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