Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti Avvocati).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 260

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 03 Marzo 2014 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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