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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze formula un quesito sull’interpretazione da dare all’art 15, Comma 1, del Regolamento per la Formazione Continua, che riproduce il testo dell’art. 11, Comma 2, della legge 247/2012, e che prevede l’esenzione dall’obbligo formativo per gli avvocati dopo che abbiano svolto 25 anni di attività professionale o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. In estrema sintesi il quesito si sostanzia sulla possibilità di estendere l’esenzione dall’obbligo formativo anche ad un periodo antecedente rispetto alla maturazione degli stessi, coinvolgendo l’intero triennio formativo in cui l’avvocato vada a maturare i requisiti. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-firenze-formula-un-quesito-sullinterpretazione-da-dare-allart-15-comma-1-del-regolamento-per-la-formazione-continua-che-riproduc/