Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze formula un quesito sull’interpretazione da dare all’art 15, Comma 1, del Regolamento per la Formazione Continua, che riproduce il testo dell’art. 11, Comma 2, della legge 247/2012, e che prevede l’esenzione dall’obbligo formativo per gli avvocati dopo che abbiano svolto 25 anni di attività professionale o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. In estrema sintesi il quesito si sostanzia sulla possibilità di estendere l’esenzione dall’obbligo formativo anche ad un periodo antecedente rispetto alla maturazione degli stessi, coinvolgendo l’intero triennio formativo in cui l’avvocato vada a maturare i requisiti.

La risposta va articolata partendo dal dato letterale della norma primaria ordinamentale, ripresa letteralmente dal regolamento 6/2014, che chiarisce come sia sicuramente possibile considerare esentato dall’obbligo formativo l’avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall’art. 11 della legge professionale (dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento dei sessant’anni), previsione riportata nella Relazione di accompagnamento alla Legge n. 247/2012 che afferma espressamente che: “L’articolo 11 introduce per gli avvocati l’obbligo di formazione continua ovvero di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. Sono esentati da tali obblighi alcune categorie di avvocati ovvero gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per il periodo del loro mandato (in quanto parlamentari, membri di governo, della Corte costituzionale, presidenti di giunta regionale, ecc.); gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o ultrasessantenni…”
Non è inutile ricordare che la necessità del compimento regolare della formazione continua trova la sua precisa ragion d’essere nella espressa previsione normativa nell’art 11, Comma 1, della Legge n. 247/2012, per cui “L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”, di tal che non avrebbe senso individuare uno sbarramento (dead line) al momento del raggiungimento di una certa anzianità professionale od anagrafica e farla retro operare nel tempo, al periodo antecedente la maturazione dei requisiti.
Nel rispondere al quesito occorre tuttavia tenere in considerazione: il periodo temporale di valutazione dell’obbligo formativo che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Reg. 6/2014 ha durata triennale; il contenuto dell’obbligo formativo triennale in termini di crediti complessivi da conseguire (art. 12 c. 3 e 5 cit. Reg.); il contenuto dell’obbligo formativo minimo annuale in termini di crediti da conseguire (art. 12 c.5 cit. Reg.).
Il triennio formativo, a ben vedere, consiste un periodo fissato convenzionalmente, diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell’obbligo formativo, ragionevolmente introdotto per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo potendo l’iscritto “spalmare” la frequentazione di eventi formativi e lo svolgimento di attività formative necessari al conseguimento dei 60 crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali. Ha la stessa ratio l’indicazione di minimi annuali inferiori ad un terzo del monte crediti complessivo, il cui conseguimento consente di ritenere assolto l’obbligo periodico. Nel corso dell’anno, inoltre, non vi sono vincoli temporali per il conseguimento dei crediti che, per ipotesi, potrebbero essere conseguiti anche tutti negli ultimi giorni del mese di dicembre, non potendo affermarsi l’inadempimento dell’iscritto se non alla conclusione del periodo di valutazione.
In conclusione, l’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, sarà esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a coprire tutto l’anno in corso, per la ragione or ora espressa che non sussistono termini nell’anno per adempiere l’obbligo minimo formativo (né per “recuperare” i crediti mancanti per le annualità pregresse). Lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014.
Diversamente, ove l’iscritto esonerato per il raggiungimento dell’anzianità professionale od anagrafica intenda ottenere l’attestato di formazione continua al fine veder pubblicato il proprio nominativo sul sito internet del COA di appartenenza, dovrà effettivamente assolvere l’obbligo formativo.

Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 97 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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