Il COA di Roma chiede di sapere se: 1. L’abogado già iscritto all’Ordine degli Avvocati italiano possa sostituire un Collega ordinario in una udienza relativa ad una procedura nella quale non abbia preventivamente depositato dichiarazione di intesa (anteriormente alla parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 96/2001) depositando a verbale una delega per la sostituzione sottoscritta dal Collega ordinario contenente dichiarazione di intesa specifica per la procedura in cui gli viene chiesto di partecipare; 2. Se, in caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1. la posizione dell’abogado possa essere sanata da una dichiarazione di intesa prodotta ad una udienza successiva; 3. se possa essere considerata un vizio procedurale la circostanza che un abogado abbia sostituito in udienza un avvocato ordinario senza depositare la delega e/o contestuale dichiarazione di intesa; ed in caso di risposta positiva, se il vizio produca effetti sull’intera procedura o solo sulla specifica fase; 4. se la mancanza di dichiarazione di intesa o di delega possa essere eccepita dalla parte o debba essere pronunciata solo dall’autorità adita e se, di conseguenza, il deposito della dichiarazione di intesa o della delega di udienza sia una responsabilità dell’abogado esclusivamente nei confronti dell’autorità adita, al fine di dimostrare che egli agisce di intesa e sotto il controllo di un avvocato ordinario, ovvero se sia una responsabilità procedurale che inficia anche i rapporti con i terzi.

La risposta è nei seguenti termini:
Premesso
– che l’avvocato stabilito, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 96/2001, ha diritto di esercitare la professione di avvocato come prevista dalla legge utilizzando il titolo professionale di origine alle condizioni e secondo le modalità previste dal titolo secondo del medesimo provvedimento;
– che l‘art. 8 del d. Lgs. 96/2001 prevede al comma 1 che l’avvocato stabilito nell’esercizio dell’attività giudiziaria debba agire di intesa con altro avvocato abilitato che assicura i rapporti con l’attività adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti al difensore;
– che il medesimo articolo prevede, al comma 2, che la dichiarazione di intesa debba risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità precedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito;
– che l’art. 14 della L. 247/2012 prevede la facoltà per l’avvocato “ordinario” di farsi sostituire da altro avvocato, con delega anche verbale, rimanendo personalmente responsabile nei confronti dei clienti;
– che il D. Lgs. 96/2001 si pone quale normativa speciale rispetto alla L. 247/2012
– che la partecipazione all’udienza è pacificamente attività giudiziaria;
– che l’attività di sostituto di udienza non prevede il rilascio di un mandato da parte del cliente all’avvocato che sostituisce;
– che la dichiarazione di intesa deve essere riferita ad un mandato rilasciato dal cliente all’avvocato stabilito, e non ad un incarico ad hoc conferito da altro avvocato;
ciò premesso:
la Commissione, dopo ampia discussione ritiene che non sia consentita all’avvocato stabilito una attività di mera sostituzione di udienza, non potendo la delega essere considerata sostitutiva della dichiarazione di intesa. Ostano all’applicazione analogica la specialità del d. Lgs. 96/2001 rispetto alla L. 247/2012 e la specifica previsione dell’art. 8 del D. Lgs. 96/2001, che prescrive che la dichiarazione di intesa debba essere formata e depositata anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.
Pertanto:
al quesito n. 1 deve essere data risposta negativa;
analogamente, deve essere data risposta negativa al quesito n. 2. posto che la eventuale dichiarazione di intesa intervenuta successivamente alla partecipazione in udienza dell’avvocato stabilito non ha efficacia sanante.
I quesiti 3 e 4 sono inammissibili, in quanto la loro soluzione è demandata all’autorità giudiziaria, cui la Commissione non può sostituirsi.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 18 gennaio 2017, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 18 Gennaio 2017
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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