Il COA di Palermo chiede se possa il Consiglio revocare in sede d’autotutela la propria deliberazione di cancellazione di un iscritto dall’Albo per incompatibilità, assunta nonostante la pendenza di un procedimento disciplinare in violazione dell’art.37 del RDL n. 1578/1933 (per i procedimenti pendenti fino al 31 dicembre 2014) e degli artt. 17, co.16 e 57 Legge n. 247/2012 (per i procedimenti pendenti successivamente al 31 dicembre 2014).

In risposta al quesito posto ritiene la Commissione che al quesito possa darsi risposta positiva.
Infatti, il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine che deliberasse la cancellazione dall’Albo di un iscritto in pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico sarebbe assunto in violazione dell’art. 37 del RDL n. 1578/1933 (per i procedimenti pendenti fino al 31 dicembre 2014) e degli artt. 17, co. 16 e 57 Legge n. 247/2012 (per i procedimenti pendenti successivamente al 31 dicembre 2014). Ben potrà pertanto il COA procedere all’annullamento in autotutela di detto provvedimento.
In mancanza di annullamento in autotutela (o di impugnazione in sede giurisdizionale nei termini), peraltro, la deliberazione di cancellazione diviene definitiva: conseguendone il venir meno della potestà disciplinare del CDD nei confronti di chi non sia più iscritto nell’Albo degli Avvocati.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 gennaio 2017, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 18 Gennaio 2017
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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