Il COA di Pesaro chiede se un Avvocato, per la conservazione di fatture elettroniche, debba sempre e comunque affidarsi ad una società di gestione e conservazione delle fatture elettroniche, che dia seguito agli obblighi previsti dalla legge; o se, in alternativa, egli possa custodire la documentazione presso un commercialista o presso il proprio Studio. Il COA chiede inoltre chi sia tenuto a dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate del luogo dove le scritture contabili siano conservate, trasmettendo altresì i dati relativi a denominazione, indirizzo, codice fiscale e Partita IVA.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare in primo luogo nel senso che l’Avvocato possa conservare le proprie scritture contabili relative alla fatturazione elettronica sia presso il proprio Studio (dotandosi di appositi mezzi per la loro conservazione elettronica), sia presso altri soggetti che ne abbiano la capacità tecnica, siano essi commercialisti o società di gestione e conservazione.
Quanto alle comunicazioni previste dalla legge, ad esse sono obbligati sia l’Avvocato contribuente, sia il soggetto terzo affidatario delle scritture contabili, nel caso che l’Avvocato a questo abbia fatto ricorso per la conservazione delle scritture medesime.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 gennaio 2017, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 18 Gennaio 2017
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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