Illecito disciplinare: l’errata interpretazione della norma deontologica non scusa

La «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico (già art. 3 codice previgente) consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 21 Novembre 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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