Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale non ha un termine massimo di durata

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale d procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 21 novembre 2017, n. 179

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 21 Novembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 07 Maggio 2013 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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