Inefficace l’acquiescenza anteriore alla notificazione del provvedimento disciplinare

La deliberazione adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio territoriale, così come prescritto dall’art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Va pertanto esclusa la configurabilità dell’acquiescenza dell’incolpato che abbia inteso conformarsi “di fatto” al dispositivo pronunciato dal Consiglio territoriale a conclusione della trattazione del procedimento disciplinare, atteso che l’acquiescenza, pur prescindendo dalla necessaria ricorrenza dei connotati della chiarezza e della concordanza, presuppone la sussistenza concreta di un provvedimento e l’attualità dei suoi effetti sulla sfera giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, fino a quando l’atto non risulti formalmente adottato, non può concepirsi un’adesione preventiva ai suoi stessi effetti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 6 novembre 2017, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 06 Novembre 2017 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 20 Novembre 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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