Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

I casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali sono eccezionali e insuscettibili di estensione analogica all’ipotesi dei magistrati onorari, che non sono infatti equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933 ora art. 2 co. 3 L. n. 247/2012 (Nella specie, trattavasi di GOT).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 25 settembre 2017, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 25 Settembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 21 Gennaio 2016 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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