Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 23 settembre 2017, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Settembre 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 26 Settembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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