Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 23 settembre 2017, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 23 Settembre 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 24 Aprile 2015
Giurisprudenza CNF

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