Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 23 settembre 2017, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Settembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 27 Giugno 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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