Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 23 settembre 2017, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 23 Settembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 19 Giugno 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17532 del 04 Luglio 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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