Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 ncdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 23 settembre 2017, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 23 Settembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 19 Giugno 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17532 del 04 Luglio 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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