Dall’invio degli atti al CDD, vietato cancellarsi dall’albo o trasferirsi presso altro COA

Il divieto di cancellazione dall’albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) opera anche nell’ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall’avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall’albo, e cioè con un atto che, nell’ipotesi in esame, la legge vieta di adottare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Settembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera del 14 Gennaio 2016
Giurisprudenza CNF

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