Il divieto di cancellazione dall’albo dal momento dell’invio degli atti al CDD

E’ manifestamente infondata, per asserito contrasto con gli artt. 3, 13, 16 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 L. n. 247/2012 (già art. 37, co. 8, RDL n. 1578/1933) nella parte in cui vieta la cancellazione dall’albo (ed il trasferimento presso altro COA) del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, stante la ragionevolezza delle esigenze sottese alla norma stessa, la quale infatti, oltre a non comportare alcuna limitazione all’esercizio dell’attività professionale in Italia e all’estero, ha da un lato la finalità di vietare che il COA possa fare ricorso alla cancellazione come misura di autotutela nei confronti degli iscritti e, dall’altro lato, di tutelare la credibilità dell’ordine professionale e di non sottrarre l’iscritto al controllo del COA che ha in custodia l’albo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Settembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera del 14 Gennaio 2016
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment