Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione spetta al CNF

Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientra il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dalla precedente contraria giurisprudenza, anche di Legittimità, che aveva declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Settembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera del 14 Gennaio 2016
Giurisprudenza CNF

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