Il COA di Avellino chiede se all’avvocato (assessore di un ente pubblico locale) che si difende da sé davanti alla Corte dei Conti quale convenuto in un giudizio di responsabilità conclusosi con il proscioglimento spetti il rimborso dell’onorario da parte dell’ente pubblico di cui era stato amministratore. (Quesito n. 183, COA di Avellino)

La risposta è nei seguenti termini.
All’avvocato che si difende da sé spetta, in linea di principio, l’onorario liquidato dal giudice a carico della controparte soccombente.
Per quanto riguarda i giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei Conti deve segnalarsi che la Corte di Cassazione Sez. Lavoro (sentenza n. 19195 del 19.08.2013), nell’esaminare funditus la questione, ha statuito che la liquidazione delle spese in detti giudizi compete esclusivamente all’organo giudicante, senza quindi possibilità, in caso di compensazione, di richiederne il rimborso alla pubblica amministrazione con separata autonoma azione.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 luglio 2017, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 12 Luglio 2017
- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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