Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità che mantenga l’iscrizione nell’albo un avvocato italiano iscritto all’A.I.R.E. che, pur conservando il domicilio fiscale in Italia, sia titolare di posizione fiscale all’estero, dove vive e lavora, e non possegga una partita I.V.A. italiana. (Quesito n. 306, COA di Milano)

Rileva nella specie l’art. 7, comma 5, della legge n. 247/12, a mente del quale “gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”.
Al quesito può, pertanto, darsi risposta positiva.

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 21 giugno 2017, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 21 Giugno 2017
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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