I COA di Torino e Lucca formulano quesiti sulla pratica forense in ordine alla relazione intercorrente tra la disciplina dettata dall’art. 2, co.1, lettera c), del DM n. 58/2016 (Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli Uffici Giudiziari) e quella di cui all’art. 37, co. 4, della Legge n. 111/2011. (Quesiti n. 244, COA Torino e n. 297 COA Lucca)

In risposta ai quesiti posti ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
I tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti: in particolare dall’art. 73 del decreto-legge 25 luglio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle singole convenzioni stipulate dai COA con gli Uffici.
I tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal DM 58/2016, e ben possono essere svolti contestualmente alla pratica presso uno studio professionale o presso l’avvocatura dello Stato; è tuttavia necessario che il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario abbia già svolto sei mesi di pratica presso uno studio professionale o l’avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 247/12.
Resta salva, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 70/2016, la disciplina dello stage di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013, che può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto, pertanto, il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale; ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, peraltro, restano ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio.
Al termine del tirocinio e previo rilascio del parere positivo (consistente nella relazione del tirocinante sullo svolgimento dell’attività, corredato dall’attestazione di veridicità dei dati contenuto e della rispondenza del tirocinio svolto al progetto formativo da parte del Magistrato) il COA, in presenza delle ulteriori condizioni, rilascerà il certificato di compiuta pratica.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 maggio 2017, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 24 Maggio 2017
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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