Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona ha formulato la seguente richiesta di parere: “se è possibile la costituzione e la iscrizione nella sezione speciale di un’associazione professionale tra un Avvocato iscritto all’Albo ordinario e un Abogado iscritto all’Albo Avvocati Stabiliti che agisce d’intesa con il medesimo avvocato” (Quesito n. 241, Ordine degli Avvocati di Sulmona).

La risposta è data nei seguenti termini.
L’art. 4 della legge n. 241/2012 disciplina specificatamente le “associazioni tra avvocati e multidisciplinari” stabilendo che la professione forense può essere esercitata, oltre che singolarmente, anche in forma associata con altri avvocati ovvero con altri liberi professionisti appartenenti alle categorie specificatamente individuate dall’art. 2 D.M. 4 febbraio 2016 n. 23 relativo al Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
La norma in parola, nell’individuare le categorie di professionisti che possono costituire un’associazione, per quel che concerne le associazioni tra avvocati, fa riferimento, in modo generico, agli “iscritti all’albo forense”.
Come è noto, l’Abogado è iscritto in apposita sezione speciale dell’Albo, e ciò in virtù della forma peculiare e limitata di esercizio della sua professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di un’intesa con un avvocato iscritto nell’Albo ordinario.
Entrambe le iscrizioni, quindi, pur presupponendo due titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito ed il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’albo ordinario) e pur corrispondendo a due diverse forme di esercizio della professione, rientrano nell’ampia categoria di albo forense.
Non vi è motivo, pertanto, di escludere la possibilità di costituzione di un’Associazione professionale, e la successiva iscrizione della medesima nell’apposito elenco previsto dall’art. 4, comma 3, tra un Avvocato ed un Abogado iscritto nella sezione speciale dell’albo, riservata agli Avvocati stabiliti.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 24 maggio 2017, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 24 Maggio 2017
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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