Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorchè sentiti a dibattimento come testi, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 9 settembre 2017, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 09 Settembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Acqui Terme, delibera del 15 Maggio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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