Favor rei e sanzione disciplinare: superato il principio del “tempus regit actum”

L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, al professionista era stata inflitta in primo grado la sanzione della radiazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rideterminato la sanzione riducendola alla sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 13 luglio 2017, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Luglio 2017 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 23 Ottobre 2014 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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