Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 ncdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf (Nel caso di specie, approfittando dello stato psicologico-depressivo del proprio cliente, il professionista aveva da questi ottenuto in comodato lo studio professionale ed un’automobile, oltre a farsi rilasciare una procura generale ad negotia per l’amministrazione ordinaria e straordinaria di tutti i suoi beni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 13 luglio 2017, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Luglio 2017 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 23 Ottobre 2014 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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