Il rapporto tra dovere di difesa e dovere di colleganza

L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 10

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 09 Marzo 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 05 Maggio 2014 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27200 del 16 Settembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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