Il COA di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti la possibilità per un avvocato, già iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente di un ente pubblico, di poter svolgere attività di rappresentanza giudiziale, presso un altro ente pubblico, nel quale è stato distaccato”.

La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 23 della L. 247/2012, che disciplina gli Avvocati degli enti pubblici, è norma eccezionale e va pertanto applicata nel rigoroso rispetto dei presupposti nella stessa indicati, tra cui l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente stesso. L’imprescindibile appartenenza all’ufficio legale deve risultare da deliberazione dell’ente.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 29

Quesito n. 289, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 26 Aprile 2017
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment