Il COA di Spoleto chiede se – considerato che l’art. 18 lett. c della Legge 247/2008 prescrive che “la professione forense è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile, di amministratore di società di persone aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o amministratore delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione” – il socio presidente del consiglio di amministrazione, nonché prestatore d’opera professionale, per quanto riguarda le attività di consulenza richieste alla società srl che ha ad oggetto servizi alle imprese nel settore dell’ analisi aziendale, analisi dei processi produttivi marketing, analisi finanziarie, elaborazioni contabile possa richiedere l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati.

Ritiene la Commissione che – ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse) – debba applicarsi all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della medesima legge, rilevando pertanto la titolarità o l’esercizio, da parte del presidente del consiglio di amministrazione che richiede l’iscrizione, di poteri individuali di gestione.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 26 aprile 2017, n. 25

Quesito n. 288, COA di Spoleto

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 26 Aprile 2017
- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment