L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 401 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Febbraio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9558 del 18 Aprile 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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