Il COA di Verona chiede il riesame del parere di questa Commissione del 23 novembre 2016, n. 113 in quanto – a suo giudizio – le conclusioni nello stesso formulate si fondano sul presupposto della mancata istituzione dell’ufficio legale, che invece risulta costituito presso l’ente pubblico di riferimento.

La risposta è nei seguenti termini.
L’istanza di revisione del suddetto parere non può essere accolta e il parere stesso va confermato anche se presso l’ente pubblico dovesse risultare specificamente istituito l’ufficio legale (che però non è menzionato nello statuto). Nel caso in esame, infatti, il richiedente l’iscrizione, come è confermato nella richiesta del COA, riveste la carica di direttore generale dell’ente pubblico con attribuzione, in capo a lui, di ampi poteri di gestione amministrativa.
Siffatta situazione è palesemente in contrasto con l’articolo 23 della legge professionale, ai sensi del quale agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
La carica di direttore generale dell’ente non è quindi compatibile – come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – con l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per difetto dei requisiti dell’esclusività, indipendenza e stabilità, richiesti dalla legge.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 17

Quesito n. 271, COA di Verona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 22 Febbraio 2017
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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