Il COA di Roma chiede se possa calcolarsi nel computo degli anni necessari per l’iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori il triennio di attività professionale svolto dall’iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.

La risposta è nei seguenti termini.
Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 42 del 10 aprile 2013, che “l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione”. Ciò perché, in sintesi, l’esercizio della professione è consentito all’avvocato stabilito in forme peculiari, consistenti nella spendita del titolo straniero e nella necessaria intesa con un avvocato iscritto nell’Albo: si tratta, in altri termini, di una tipologia di attività “funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione” di cui al medesimo D. Lgs. n. 96/2001, non “assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero)”.
Ne consegue che l’avvocato stabilito, una volta integrato, non potrà far valere il triennio di stabilimento anteriore all’integrazione ai fini del computo degli anni necessari all’iscrizione nell’Albo speciale.
Diversa, invece, la fattispecie di cui all’articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 96/2001: a mente di tale disposizione, è consentita all’avvocato proveniente da altro Stato membro l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo speciale (sezione prevista dallo stesso art. 9, comma 1), con il titolo – però – di avvocato stabilito. Ai fini di tale iscrizione – che, lo si ripete, è diversa da quella “ordinaria” nell’Albo speciale, oggi disciplinata dall’art. 22 della legge n. 247/12 – l’avvocato stabilito deve dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 13

Quesito n. 266, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 22 Febbraio 2017
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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