L’avvocato non ha l’obbligo deontologico di ricevere comunicazioni di cancelleria irrituali

L’avvocato non ha l’obbligo deontologico di ricevere comunicazioni di cancelleria eseguite con modalità irrituali (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente in primo grado “per essersi reso irreperibile alle ricerche dei Carabinieri che dovevano notificargli un avviso urgente di fissazione dell’udienza camerale”, preannunciata telefonicamente ma non seguita da telegramma di conferma ex art. 149 cpp. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 376 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Luglio 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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