Inammissibile l’impugnazione della delibera di esecuzione della sospensione cautelare a tempo indeterminato

La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’esecuzione della sospensione cautelare a tempo indeterminato non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 347

NOTA:
Sulla non impugnabilità delle delibere endoprocedimentali, cfr. in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, , Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 353, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 352, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 24 novembre 2016, n. 341, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 340, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 339, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 319, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 21 luglio 2016, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 19 maggio 2016, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 10 maggio 2016, n. 139, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 2 maggio 2016, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.
In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibere endoprocedimentali de quibus non sono impugnabili davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atti amministrativi- non sono impugnabili neppure davanti al TAR.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 347 del 24 Novembre 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Luglio 2015
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22358 del 26 Settembre 2017 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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