Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (dell’avvocato stabilito)

E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione della sanzione disciplinare era sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 luglio 2016, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 3 maggio 2016, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 8 aprile 2016, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 10 Marzo 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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