L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 28 Ottobre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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