Il COA di Nola chiede di sapere, alla luce della legislazione vigente, ed in particolare degli art.li 12 e 16 del D. Lgs. 93/2001; degli art.li 2, comma 2 e 4 comma 2 del DM 16.8.2016 n. 178 e infine dell’art. 41, comma 6 lettera a della L. 247/2012 se: 1. la data di iscrizione da inserire sul tesserino professionale dell’avvocato integrato sia quella di iscrizione come avvocato stabilito o quella della successiva integrazione nell’Albo Ordinario; 2. sul tesserino dell’avvocato integrato debba essere indicato il titolo originario di provenienza insieme a quello di avvocato; 3. il termine di 5 anni per poter assumere la funzione di dominus nei confronti di un praticante decorra dalla data di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, ovvero dalla data di delibera di integrazione nell’Albo degli Avvocati.

La risposta è nei seguenti termini:
Come già rilevato in precedenti pareri di questa commissione (si veda da ultimo il parere n. 44 del 16 marzo 2016), la direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Ciò posto, deve evidenziarsi che l’iscrizione all’albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’Albo.
Tale attività è, a sua volta, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione da avvocato.
Si ritiene, quindi, che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).
Ne consegue:
– che sul tesserino professionale dell’avvocato dovrà essere inserita la data di iscrizione nell’Albo ordinario;
– che ben potrà nel tesserino essere indicato solamente il titolo di avvocato (la norma di cui all’art. 2, comma 2 del DM 2016 ha riguardo esclusivamente alla tenuta dell’Albo);
– che, infine, l’Avvocato integrato potrà assumere le vesti di dominus di un praticante solamente decorso il termine di cinque anni dalla sua integrazione nell’Albo Ordinario.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 23 novembre 2016, n. 111

Quesito n. 248, COA di Nola

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 111 del 23 Novembre 2016
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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