Il COA di Forlì Cesena chiede il parere della Commissione in ordine alla compatibilità o meno, con la professione di avvocato, della assunzione della carica di amministratore di società, partecipate da una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa; si precisa anche che in alcune di dette società, l’avvocato sarebbe amministratore unico e la cooperativa sarebbe titolare dell’intero capitale sociale; si aggiunge che nei rapporti con il Commissario Liquidatore della Cooperativa – evidentemente nominato, ex art. 198 L.F., dalla autorità governativa – l’avvocato “agirebbe come rappresentante della procedura di liquidazione (su incarico del Commissario Liquidatore).”

Il quesito, se non si è mal compreso, prospetta due diverse situazioni: a) l’iscritto sarebbe amministratore – a volte anche A.U. – di una pluralità di società di capitali, nell’ambito delle quali figura essere socia una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa che, in alcuni casi, detiene l’intero capitale sociale; b) l’avvocato rivestirebbe o svolgerebbe il ruolo di liquidatore nell’ambito della L.C.A. della Cooperativa su incarico del Commissario Liquidatore.
La risposta alla domanda di fondo deriva direttamente dall’art. 18 L. n. 247/12 che – riprendendo un principio già dettato dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 – afferma la incompatibilità della professione di avvocato con “la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa”.
Poiché nel quesito non si fa riferimento a società con capitale interamente pubblico, la composizione della compagine sociale della/e società di capitali amministrata/e risulta assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza della incompatibilità: la professione di avvocato è incompatibile con la funzione di amministratore unico del soggetto giuridico (società di capitali) indipendentemente dalla circostanza che sia una società unipersonale, partecipata, collegata o controllata da altra società, quotata o non quotata.
Se poi la riserva fosse legata alla circostanza che il socio unico della società amministrata dall’avvocato è in liquidazione coatta amministrativa, e quindi la società in realtà non opera, sarebbe sufficiente ricordare come il fallimento del socio non determini il fallimento della società che continua quindi a sussistere ed a perseguire il proprio oggetto sociale, fino a diversa delibera o provvedimento giudiziale, con conseguente persistere della incompatibilità.
Le considerazioni che precedono trovano conforto in molteplici decisioni espresse dal CNF quali: sent. N.172/2014; sent. N. 15/2012 e parere n. 44/2014 (ove si esclude che l’avvocato possa ottenere la sospensione volontaria al fine di superare la incompatibilità in esame);
Ogni ulteriore riflessione in ordine alla differenza fra A.U. e membro del C.d.A. appare estranea al quesito.
Il principio da riaffermare è che l’avvocato è irrimediabilmente incompatibile ad assumere l’incarico di A.U., amministratore delegato o liquidatore (in senso societario e non nell’ambito di una procedura concorsuale per nomina del Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla composizione del suo capitale sociale, con le sole eccezioni di cui al secondo paragrafo della lett. c) dell’art. 18 citato.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 settembre 2016, n. 91

Quesito n. 225, COA di Forlì Cesena

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 21 Settembre 2016
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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