Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 27 luglio 2016, n. 254

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 119, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 60, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 95, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213.
In sede di legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Mirabelli, rel. Menichino), SS.UU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 27 Luglio 2016 (estinzione) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 03 Dicembre 2014 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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