La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato

Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare adducendo giudizi prognostici sugli sviluppi favorevoli dell’appello proposto in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23

NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26148 del 03 Novembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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