La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio

L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 158

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 11 Giugno 2016 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 28 Marzo 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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