L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde l’eventuale riapertura in base ad ulteriori e diversi elementi non vìola il divieto di bis in idem.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Giugno 2015 (archiviazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16993 del 10 Luglio 2017 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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